Tutti i genitori, dipendenti pubblici o privati hanno diritto alternativamente a 2 ore al giorno di permesso retribuito per l’allattamento fino ai 12 mesi del bambino, 1 ora per i dipendenti con contratto di meno di 6 ore giornaliere.
I genitori di un bambino con handicap in situazione di gravità hanno diritto alternativamente a 2 ore al giorno di permesso per l’allattamento fino ai 3 anni del bambino.
Durante il periodo è corrisposto un indennizzo pari alla retribuzione anticipato dal datore di lavoro.
Tale indennizzo dà diritto a contribuzione figurativa.
Il prolungamento del periodo di allattamento può essere cumulato con il congedo straordinario, resta il fatto che non è possibile richiedere le 2 agevolazioni per la stessa giornata. Mentre non può essere cumulato nello stesso mese con il prolungamento del congedo parentale oppure con i 3 giorni di permesso mensile.
La domanda deve essere presentata all’inps e al datore di lavoro.
Riferimenti normativi:
Comma 1, art. 42, Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151: “Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l’articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due
ore di riposo giornaliero retribuito”.