Prolungamento del congedo parentale

Prolungamento del congedo parentale

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Tutti i genitori, dipendenti pubblici o privati, hanno diritto al congedo parentale ordinario da usufruire entro i 12 anni del bambino.

La differenza tra il congedo parentale ordinario e il prolungamento dello stesso per i genitori di un bambino con handicap in situazione di gravità riguarda la maggior durata ed il trattamento economico.
Il congedo parentale ordinario è un periodo volontario di astensione dal lavoro di 10 mesi, che diventano 11 se ne usufruisce anche il padre per 3 mesi (consecutivi o frazionati). La madre può richiedere 6 mesi di congedo, mentre il padre può arrivare a 7 mesi.
Il periodo può essere usufruito contemporaneamente da entrambi i genitori sempre nei limiti dei 10 o 11 mesi (vedi sopra) e può essere fruito a ore.

Il congedo parentale straordinario consente ai genitori di bambini fino a 12 (anche non conviventi) con handicap in situazione di gravità un periodo di astensione facoltativa dal lavoro per la durata massima complessiva di 3 anni, quindi comprensiva del congedo parentale ordinario.

Durante il periodo è corrisposto un indennizzo pari al 30% dell’ultima mensilità percepita, è anticipato dal datore di lavoro.
Tale periodo dà diritto alla contribuzione figurativa, quindi vale al calcolo dei giorni di lavoro per la pensione.

A differenza del congedo ordinario può essere frazionato a giorni, settimane o mesi, ma non può essere richiesto ad ore.
Durante le giornate di fruizione il disabile non deve essere ricoverato in strutture sanitarie per la giornata intera anche se ci sono delle eccezioni, come ad esempio se la struttura in cui è ricoverato richiede la presenza del genitore.

Il prolungamento del congedo parentale può essere cumulato con il congedo straordinario, resta il fatto che non è possibile richiedere le 2 agevolazioni per la stessa giornata. Mentre non può essere cumulato nello stesso mese con l’estensione dell’allattamento oppure con i 3 giorni di permesso mensile (messaggio inps n. 3114 del 07/08/2018 punto 4).

Ogni 30 giorni di congedo parentale fruito nell’anno comporta però una riduzione delle ferie spettanti nell’anno per 1/12.

La domanda deve essere presentata all’inps prima della fruizione del permesso tramite il sito con l’identità digitale oppure al numero verde oppure presso i patronati o gli intermediari abilitati.

Riferimenti normativi:
Comma 1, art. 33, Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151: “La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo
parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.”
Comma 1, art. 33, Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151: “In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1”.
Comma 1, art. 34, Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151:”Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.
L’Indennità è calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso”.
Comma 2, art. 34, Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151: “Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all’articolo 33”.

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