I genitori o coloro che si occupano di un soggetto titolare di handicap in situazione di gravità, dipendenti pubblici o privati, possono richiedere 3 giorni di permesso mensile retribuito con un indennizzo pari alla retribuzione giornaliera percepita, anticipata dal datore di lavoro.
Le giornate fruite sono coperte da contribuzione figurativa, quindi valgono al calcolo dei giorni di lavoro per la pensione.
I 3 giorni possono essere richiesti anche ad ore (messaggio Inps numero 16866 del 28 giugno 2007 ).
Per i genitori che hanno un contratto di lavoro part-time il calcolo da eseguire è: dopo aver diviso l’orario normale settimanale di lavoro per i giorni lavorativi settimanali, occorre moltiplicare il risultato per tre per scoprire il numero di ore di permesso che è possibile usufruire in un mese.
I 3 giorni mensili spettano sempre per intero anche se nel mese si usufruisce di ferie o di altri permessi come il congedo straordinario (FP circolare 1 del 3 febbraio 2012).
Possono essere cumulati con il congedo straordinario, resta il fatto che non è possibile richiedere le 2 agevolazioni per la stessa giornata. Ma non possono essere cumulati nello stesso mese con il prolungamento dell’allattamento oppure con il prolungamento del congedo parentale (messaggio inps n. 3114 del 07/08/2018 punto 4).
I 3 giorni mensili vanno richiesti all’inps e al datore di lavoro, è necessario che il datore di lavoro abbia la copia del verbale in cui è attestata la situazione di gravità.
Possono essere richiesti alternativamente dai 2 genitori, e sono cumulabili nel caso di 2 figli disabili.
Durante le giornate di fruizione il disabile non deve essere ricoverato in strutture sanitarie per la giornata intera anche se ci sono delle eccezioni, come ad esempio se la struttura in cui è ricoverato richiede la presenza del genitore.
Riferimenti normativi:
Comma 3, articolo 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104: “Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in
situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.”