Congedo straordinario

Congedo straordinario

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I genitori, dipendenti pubblici o privati, conviventi con un soggetto titolare di handicap in situazione di gravità possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa.
Il congedo straordinario è retribuito con un indennizzo pari all’ultima mensilità percepita, anticipata dal datore di lavoro.
Il periodo del congedo straordinario è coperto da contribuzione figurativa, quindi vale al calcolo dei giorni di lavoro per la pensione.

Può essere richiesto anche a giornate ed è cumulabile nello stesso mese con i 3 giorni di permesso mensile oppure con l’estensione dell’allattamento oppure con il prolungamento del congedo parentale, non nello stesso giorno.
Ad esempio:
1- nel mese di aprile servono 4 giorni lavorativi per assistere il figlio, è possibile richiedere i 3 giorni di permesso mensile ed uno di congedo straordinario.
2- mamma di bambino sotto i 3 anni che usa il prolungamento del periodo di allattamento e ha necessità di una settimana nel mese per assistere il bambino: è possibile richiedere una settimana di congedo straordinario e per gli altri giorni del mese il prolungamento del periodo di allattamento. Bisogna fare attenzione nella compilazione delle richieste in quanto non è possibile cumulare nello stesso giorno i due permessi.
3- La stessa cosa dell’esempio 2 vale per il prolungamento del congedo parentale.

Il periodo di 2 anni può essere richiesto alternativamente sia dal padre che dalla madre, non nella stessa giornata e resta ferma la durata massima complessiva di due anni. Anche in caso di 2 figli disabili il periodo massimo di congedo straordinario resta di 2 anni e non è previsto il ‘raddoppio’.

Durante il congedo straordinario il disabile non deve essere ricoverato in strutture sanitarie per l’intera giornata. Esistono però delle eccezioni, come ad esempio se la struttura in cui è ricoverato richiede la presenza del genitore.

La richiesta è da inoltrare direttamente all’inps tramite il sito oppure al numero verde oppure presso i patronati e gli intermediari abilitati.
Personalmente uso sempre il sito dell’inps almeno è possibile verificare in tempo reale l’iter della pratica.

Riferimenti normativi:
Comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53: “I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni.”
Comma 5 dell’articolo 42 comma 5 della Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 : “La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2002, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’Indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni di maternità, l’indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.”

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