Trasferimento lavorativo

Trasferimento lavorativo

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Il genitore o il famigliare lavoratore dipendente che si occupa del disabile può chiedere al proprio datore di lavoro di essere assegnato alla sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
Tale diritto stabilito dalla legge 104, non è assoluto, ma va bilanciato con gli interessi del datore di lavoro.
Di conseguenza è necessario che ci sia un posto vacante e la disponibilità di tale posto in altra sede.
La legge 104, all’art. 33 comma 5 definisce “ove possibile” il trasferimento, questo è stato interpretato come bilanciamento dei diritti del lavoratore e l’interesse economico ed organizzativo del datore di lavoro. Resta il fatto che è il datore di lavoro che deve provare le esigenze economico-organizzativo per il rifiuto del
trasferimento.

Un altro diritto dei lavoratori caregiver è quello di non poter essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso.

Comma 5, art. 33, Legge 5 febbraio 1992, n. 104: “Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

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