Tutela del patrimonio

Tutela del patrimonio

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L’art. 6 della Legge Dopo di noi parla della tutela del patrimonio del disabile con agevolazioni fiscali per la costituzione di trust, di vincoli di destinazione d’uso e del contratto di affidamento fiduciario.

Questi strumenti servono a garantire al disabile un patrimonio, oppure una rendita, nell’ottica di tutela della persona nel momento in cui i genitori non ci sono più.
Lo scopo della norma è quello di non gravare di alcun tributo indiretto il patrimonio che dovrà assolvere ai bisogni del beneficiario.

Trust

La legge Dopo di noi prevede l’esenzione totale delle imposte di successione o donazione per i beni conferiti in un trust quando il beneficiario è un disabile e l’unica finalità è la sua tutela.
Inoltre per i soggetti che fanno donazioni od erogazioni a favore del trust è prevista una detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi del 20% per un massimo di 100.000€ annui.

Il trust, a mio avviso, è lo strumento che meglio si adatta all’esigenza di tutela del patrimonio del disabile, in quanto è molto versatile: ogni persona può costruirlo secondo le proprie esigenze.

Ma che cos’è il trust?
Innanzitutto il trust è un atto pubblico unilaterale, per la sua costituzione è necessario recarsi da un notaio.
Esso prevede diverse figure:
• il disponente: colui che costituisce il trust e che ne definisce il funzionamento, possono esserci anche più disponenti, di solito sono i genitori.
• il beneficiario: nel nostro caso il disabile.
• il trustee: colui che amministra il trust secondo le regole stabilite nell’atto costitutivo.
• il guardiano: colui che controlla l’operato del trustee, non è una figura obbligatoria.

Il disponente conferisce dei beni al trust e definisce con chiarezza il fine del trust, il beneficiario, i compiti e i poteri del trustee e del guardiano, se presente.

È possibile conferire nel trust sia diritti reali su beni immobili (ad esempio la proprietà oppure l’usufrutto di una casa) sia beni mobili, come somme di denaro o titoli.

Il disponente nomina il trustee (l’amministratore del trust), che può essere il disponente stesso, e le regole in caso del decesso del trustee. Può inoltre nominare un guardiano del trust che verifica che le regole definite con la costituzione vengano rispettate. Anche in questo caso il disponente può essere anche il guardiano del trust. Non è possibile per la stessa persona ricoprire il ruolo di trustee e guardiano.

Il disponente può decidere quanto il trust prende avvio, quindi può decidere di conferire immediatamente i beni nel trust oppure in un momento successivo o ancora dopo la morte del disponente.

Il trustee viene scelto tra le persone che sono vicine al disabile perché deve amministrare il patrimonio presente nel trust con logiche non esclusivamente economiche, ma deve tenere conto della sfera sociale ed emotiva del disabile. Il trustee può anche essere una società o una associazione.

Il trustee ha tutti i poteri dispositivi del fondo, ma deve amministrarlo nell’interesse del disabile e secondo le regole stabilite dal disponente. Il guardiano, se nominato, è la figura che verifica che l’operato del trustee non sia in conflitto con gli interessi del disabile e che le regole iniziali vengano rispettate.

Vincoli di destinazione d’uso

Anche in questo caso la legge dopo di noi prevede l’esenzione totale delle imposte di donazione o successione per i beni oggetto di vincoli di destinazione d’uso a favore di un disabile grave.

Con atto pubblico, quindi in presenza di notaio, è possibile vincolare dei beni immobili o mobili registrati (in certi casi anche beni non registrati se facilmente identificabile) a favore di un disabile.
Il vincolo di destinazione d’uso può durare al massimo 90 anni, può anche essere revocato da parte del disponente.

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