Deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica

Deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica

Condividi questo articolo

Sono interamente deducibili dal reddito complessivo della persona con disabilità le spese mediche generiche e le spese di “assistenza specifica”, vanno indicate nel Rigo E25 del 730.

Per spese mediche generiche si intendono sia i medicinali, che le prestazioni rese da medici generici. La documentazione da conservare per i medicinali sono gli scontrini parlanti, mentre per le prestazioni dei medici generici servono le fatture.

Per spese di assistenza specifica si intendono:

• l’assistenza infermieristica e riabilitativa,

• le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale,

• le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale.

Queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare con disabilità non a carico fiscalmente.
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel Dm 29 marzo 2001 sono deducibili anche senza la specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento di spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.

È possibile, inoltre, portare in deduzione anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia, a condizione che:
• siano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap
• siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, eccetera) ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

Non rientrano, invece, tra le spese deducibili:
• le spese per pedagogisti (secondo il Ministero della Salute, il pedagogista non può essere considerato un professionista sanitario, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali). • le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle per l’acquisto dei dispositivi medici che, in ogni caso, rientrano tra le spese detraibili nella misura del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro.
• le spese corrisposte a una cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento, in quanto attività di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari. Non è rilevante il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una
psicologa.

La documentazione delle spese è generalmente costituita dalle fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, con indicazione del suo codice fiscale o numero di partita Iva.
Tali documenti non devono essere allegati alla dichiarazione dei redditi ma conservati, in originale, per tutto il periodo durante il quale l’Agenzia delle entrate ha la possibilità di richiederli.

Con la risoluzione n. 79/E del 23 settembre 2016 l’Agenzia delle entrate ha precisato che nei casi di grave invalidità o menomazione, per beneficiare della deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica è sufficiente la certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Blog Personale
info@occhiastella.it

Blog Personale
info@occhiastella.it