I genitori dei bambini con handicap grave (art.3. comma 3 L. 104) hanno diritto a varie agevolazioni per l’acquisto di auto nuove o usate. Lo stesso beneficio è rivolto anche alle persone con handicap grave (art.3 comma3 L 104).
In questo approfondimento farò riferimento alle sole agevolazioni previste per “Persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”.
I benefici di cui sotto possono essere riconosciuti solo se il veicolo acquistato è utilizzato, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone con disabilità.
Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di un familiare, può beneficiare delle agevolazioni il familiare che ha sostenuto la spesa.
Per essere considerata “fiscalmente a carico” la persona con disabilità deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni). Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio,
l’indennità di accompagnamento. Superando il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente alla persona con disabilità: per poterne beneficiare è necessario, quindi, che i documenti di spesa siano a lui intestati e non al suo familiare.
I veicoli che possono essere acquistate sono le autovetture (veicoli per trasporto persone max 9 posti) e i veicoli destinati al trasporto di cose e persone con al massimo 9 posti e aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria).
Ci sono altri veicoli speciali per i quali si possono beneficare delle agevolazioni, ma sono veicoli molto particolari e per tipologie di disabilità diverse.
Le minicar non sono agevolabili.
Ci sono alcune case produttrici di auto che applicano degli ulteriori sconti alle persone con disabilità, ma sono a discrezione della casa madre e variano da modello a modelli di auto prescelta.
Detrazione irpef 19%
La detrazione irpef per l’acquisto auto va indicata nel rigo E4 del 730, si applica sul costo sostenuto per l’acquisto con un massimo di 18.075,99€. E’ possibile acquistare veicoli più costosi, ma la detrazione spetta fino a 18.075,99€.
E’ possibile ottenere la detrazione per un solo veicolo e una volta ogni 4 anni (decorrenti dalla data di acquisto del mezzo). Trascorsi 4 anni è possibile acquistare un nuovo veicolo senza vendere quello precedente.
Si può riottenere la detrazione prima della decorrenza dei 4 anni solo se il veicolo è stato demolito (cancellazione al PRA).
La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.
Oltre alle spese di acquisto, ma sempre nel limite dei 18.075,99€ complessivi è possibile richiedere la detrazione delle spese di riparazione (esclusa l’ordinaria manutenzione, carburante e bollo).
Le spese di riparazione però devono essere sostenute entro i 4 anni dalla data di acquisto del mezzo e vanno indicate sempre nel rigo E4 del 730. La detrazione non può essere rateizzata, ma indicate per l’intero importo nell’anno in cui sono state sostenute.
Iva 4%
Per l’acquisto dei veicoli indicati in precedenza è possibile beneficiare dell’aliquota Iva ridotta a condizione che la cilindrata del mezzo sia al massimo 2.000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a benzina, e 2.800 centimetri cubici se motore diesel, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore
elettrico.
Lo sconto dell’Iva viene applicato direttamente dall’impresa che vende il mezzo, previa esibizione della documentazione richiesta (verbale d’invalidità).
Esenzione del bollo
L’esenzione del pagamento del bollo auto è prevista per i veicoli indicati in precedenza e con i limiti di cilindrata previsti per l’iva ridotta.
L’esenzione spetta per un solo veicolo, l’auto può essere intestata al disabile oppure al famigliare del quale il disabile è a carico.
Per fruire dell’esenzione è necessario presentare la richiesta entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui il bollo deve essere pagato. Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche gli anni successivi senza dover presentare altre domande.
É necessario invece comunicare alla Regione quando vengono meno le condizioni per avere l’esenzione, come per esempio quando l’auto viene venduta.
Una volta richiesta l’esenzione per un determinato veicolo non è possibile richiedere l’esenzione per un veicolo diverso negli anni successivi, a meno che il veicolo esente da bollo non sia più intestato al disabile o al famigliare di cui è a carico.
La richiesta deve essere presentata alla Regione. È necessario informarsi presso la propria regione per verificare la modalità di richiesta.
Per la regione Piemonte la richiesta deve essere fatta esclusivamente in via telematica tramite il portale “Tassa auto Piemonte”
Esenzione IPT
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di persone con disabilità, sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.
Il beneficio è riconosciuto sia per i veicoli nuovi sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.
Come per il bollo è possibile ottenere il beneficio solo per un veicolo, quindi è possibile usufruirne nuovamente nel momento in cui il veicolo che ha usufruito dell’esenzione viene venduto o cancellato dal PRA.
L’esenzione deve essere richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale la persona con disabilità è fiscalmente a carico.