Le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari devono versare l’imposta di successione e donazione. Per il calcolo dell’imposta sono previste aliquote differenti.
La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona con disabilità grave, riconosciuta tale ai sensi della legge n. 104/1992 art.3 comma3. Il requisito della disabilità grave deve sussistere nel momento in cui si usufruisce del beneficio.
E’ previsto che l’imposta dovuta dall’erede disabile o dal beneficiario disabile della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo di 1.500.000 euro.
Per la parte eccedente la franchigia di 1.500.000€ si applicano le aliquote ordinarie, ovvero il 4% coniuge e parenti in linea retta, 6% per fratelli e sorelle, altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado , 8% per tutti gli altri soggetti.
Riferimenti normativi: Circolare n. 18 del 25/08/2013 punto 5.1 Agenzia delle entrate