Il contrassegno disabili permette la sosta negli appositi parcheggi con le strisce gialle, e la circolazione nelle zone a traffico limitato, anche se è bene informarsi nel comune dove ci si vuole recare perché ogni comune ha regole diverse: ci sono comuni dove è possibile passare nella ZTL senza richiedere un permesso particolare, in altri comuni è necessario fare una richiesta preventiva di autorizzazione a passare nella ZTL in quanto titolari di contrassegno.
Un altro vantaggio che esiste, ma che non è applicato in tutti i comuni, è la possibilità di parcheggiare nelle strisce blu senza dover pagare. Anche in questo caso è bene informarsi con il comune se è prevista o meno la possibilità di parcheggiare nei posti blu senza pagare.
Il contrassegno è uno strumento personale non vincolato ad uno specifico mezzo, può essere utilizzato in qualunque auto, requisito necessario è che la persona disabile sia a bordo del mezzo, alla guida oppure accompagnato.
Il contrassegno deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo in modo che sia chiaramente visibile ad un controllo.
Il contrassegno vale su tutto il territorio europeo.
Il contrassegno può essere concesso alle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 31 DPR 16/12/92 n. 495 modificato poi dal DPR 30/07/12 n.151)
Viene rilasciato dal comune di residenza della persona con disabilità previo accertamento sanitario.
Dal 2012 per evitare una doppia visita agli utenti, nei verbali di invalidità ed handicap viene annotata anche l’eventuale sussistenza dei requisiti per il contrassegno con la dicitura: “invalido con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta (art. 381 DPR 495/1992)”. Se tale dicitura non è indicata nei verbali della legge 104 o 102 per richiedere il contrassegno sarà necessario effettuare preventivamente una visita dal medico legale che attesti il diritto a richiedere il contrassegno.
Il contrassegno ha solitamente una durata di 5 anni, alla scadenza può essere rinnovato.